Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 11/12/1933 n. 1775

Art. 66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.

Art. 67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del ministro dei lavori pubblici, devono esse- re pubblicati nei fogli annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa l'impugnativa dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza. Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il demanio dello stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del ministero delle finanze. Al demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabili to in favore del consorzio.

Art. 70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime. Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea degli organi consorziali.

Art. 71. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado. Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Art. 72. Con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi sieno interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

CAPO III. PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI.

Art. 73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione:

1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sem pre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 74. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire:

1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utiliz zazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;

2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;

3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazioni di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 75. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Art. 76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo stato;

b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonifica zione di vasti territori. Il maggior contributo non può mai superare l'importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.

Art. 77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento. Le somme risparmiate per spese e contributi afferenti alle opere indicate nell'art. 76, la cui esecuzione sia resa inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago, sono determinate dalle amministrazioni interessate di concerto col ministero delle finanze e sono portate in economia sui fondi stanziati in bilancio per dette spese e contributi.

Art. 78. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal genio civile. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Art. 79. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art.2 del r. decreto- legge 22 ottobre 1932 n. 1378. Lo stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Art. 80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. A tale scopo, il ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo. In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termine del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello stato verso il concessionario.

Art. 81. Il ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo. Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa a allegata alla legge 30 dicembre 1923 n. 3280. Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

Art. 82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva. Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano,per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita del- l'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio. Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione,o in altro successivo, di concerto col ministro dell'agricoltura e delle foreste. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

 

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